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SE EQUITALIA NON RISPONDE SI ANNULLA IL DEBITO

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Venerdì 21 Luglio 2017

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I Giudici di Lodi sanciscono il diritto del contribuente di contestare con semplice istanza le somme pretese da Equitalia annullando il debito col Fisco in caso di mancata risposta.

E’ questo il principio ribadito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi che, chiamata a decidere in merito alla legittimità di alcune cartelle esattoriali IVA e IRPEF per un totale di oltre 200.000 euro, ha affermato che “il contribuente … ha eccepito la mancata risposta dell’ente impositore all’istanza presentata ai sensi dell’art.1 commi 537 e seguenti della Legge n.228/2012. La Legge citata infatti prevedeva che la mancata risposta dell’ente entro 220 giorni dalla istanza presentata determinasse l’annullamento degli atti. Gli uffici finanziari, tra l’altro, in merito alla presente eccezione non hanno fornito alcuna giustificazione al proprio comportamento…”. (sentenza n.53/1/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).

Spiega l’Avv. Matteo Sances, difensore della società, “a seguito della presentazione dell’istanza da parte della mia assistita, nella quale venivano indicati i motivi dell’illegittimità di alcuni pignoramenti esattoriali, l’Agenzia delle Entrate aveva l’obbligo di rispondere. La legge n.228/2012, al comma 540 dell’art.1, infatti stabilisce che il debito tributario deve ritenersi annullato in caso di mancata risposta, da parte dell’Ente Impositore, entro il termine di 220 giorni dall’istanza”.  

In pratica, è accaduto che la società contribuente – a seguito del ricevimento di alcuni pignoramenti da parte di Equitalia – aveva inviato al concessionario un’istanza ai della legge n.228/2012 spiegando i motivi per i quali il debito preteso risultava a suo parere illegittimo.Nonostante ciò, Equitalia, invece di sospendere la sua attività di riscossione per verificare quanto dichiarato dalla contribuente procedeva con la sua attività intimando nuovamente il pagamento delle somme.

Per tale motivo, dunque, la società si vedeva costretta ad agire in giudizio rilevando come il debito tributario fosse venuto meno a causa della mancata risposta da parte del Fisco all’istanza.

Con tale pronuncia, dunque, i giudici di Lodi – tra l’altro aderendo ad altre sentenze già pronunciate dai giudici di Milano (si segnala ad esempio la sentenza n.5667/40/15 del 23/06/2015, Presidente: Dott. Piercamillo Davigo) – hanno sottolineato la doverosità del contraddittorio tra Fisco e contribuente, qualificando così, di fatto, la mancata risposta all’istanza come una palese violazione del diritto di difesa tale da determinare l’annullamento delle pretese vantate dal Fisco. 

 

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