Approvate oggi pomeriggio in giunta a Lodi le linee guida per l'esame delle posizioni più controverse relative al Regolamento per le agevolazioni sui servizi scolastici erogati dal comune.
Qui la dichiarazione del sindaco, Sara Casanova.
“Mi preme innanzitutto sottolineare che in questi giorni un’informazione scorretta e spesso strumentalizzata ha trasformato senza motivo e ingiustamente quello di Lodi in un caso di discriminazione rimbalzato su tutti i media.
Ancora una volta ribadisco che a Lodi non si fa nessuna discriminazione. I bambini, siano essi italiani o extracomunitari, non solo possono, ma dall’inizio dell’anno scolastico stanno già mangiando nelle mense, da cui nessuno li ha mai esclusi. Quanti hanno scelto liberamente di non avvalersi del servizio mensa e di portare invece il pasto da casa lo hanno fatto in piena autonomia.
Tutti gli alunni hanno uguale diritto ad accedere alla mensa, le famiglie pagheranno il corrispettivo in misura minore o maggiore in base al proprio reddito e ai beni che dimostrano di possedere in Italia o nei Paesi di provenienza. I cittadini extracomunitari, come prescrive la legge, oltre alla dichiarazione dei redditi valida per l’Italia devono infatti produrre una certificazione che attesti redditi e beni immobili e mobili registrati nei Paesi d’origine.
Se le domande di accesso alle prestazioni sociali agevolate presentate da cittadini non appartenenti alla Ue risultano carenti della documentazione richiesta dal Comune, gli uffici dell’Ente le valuteranno una ad una in base alle linee-guida operative che oggi la Giunta comunale ha votato all’unanimità, su mandato del Consiglio comunale del 4 ottobre 2018 che ha approvato un Ordine del giorno presentato dai consiglieri di maggioranza.
Il Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate rimane quindi in vigore, riconfermando la posizione espressa fin dall’inizio dall’Amministrazione, cioè il principio che i cittadini possano usufruire dei servizi nelle stesse condizioni.
Grazie alle linee-guida introdotte si troverà una soluzione concreta e ragionevole alle criticità emerse, senza creare disagio alle famiglie, tantomeno ai bambini”.
Di seguito, le linee guida:
..."gli uffici, nella valutazione delle domande di ammissione ai servizi a tariffa agevolata del Comune di Lodi, dovranno seguire i seguenti criteri:
a) Deve ritenersi modalità di legalizzazione conforme al Regolamento anche quella effettuata mediante l’Apostille, per i Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961;
b) Nel novero dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico, che sono esenti, a norma dell’art. 8, comma 6, del Regolamento, dalla necessità di produrre la certificazione devono intendersi ricompresi per analogia anche coloro che sono in possesso del “titolo di viaggio per stranieri” previsto dal comma 2, art. 24, del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 come modificato dal Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18;
c) Laddove non sia indicata una data di validità della certificazione all’interno della stessa, il certificato sarà ritenuto valido per un periodo di diciotto mesi a partire dalla data di rilascio da parte della competente autorità straniera, con possibilità di ultrattività fino alla conclusione del servizio per la fruizione del quale è stato prodotto;
d) Si dà seguito alla richiesta di agevolazione laddove questa sia accompagnata da dichiarazione resa dalla rappresentanza diplomatica che attesti l’impossibilità per quel Paese di rilasciare le certificazioni necessarie, ovvero che attesti che la certificazione relativa ai beni immobili è limitata soltanto ad una porzione di territorio a causa dell’inesistenza di un elenco ricognitivo dell’intero territorio nazionale, ancorché questa risulti parziale e non esaustiva a causa di carenza organizzativa del relativo Stato di provenienza. Parimenti, si dà seguito alla richiesta di agevolazione laddove questa sia accompagnata da dichiarazione resa dalla rappresentanza diplomatica che attesti che le certificazioni relative ai redditi e ai beni mobili non possono essere prodotte se non facendone richiesta direttamente agli enti certificatori dello Stato di provenienza, ovvero che tali certificazioni possono riguardare solo una parte del patrimonio mobiliare o reddituale;
e) In mancanza di alcun riscontro, o a fronte di un riscontro parziale o di difficile interpretazione, da parte delle rappresentanze diplomatiche estere relativamente al punto d) precedente, è demandata al dirigente competente la valutazione positiva delle singole pratiche che, dalle certificazioni prodotte, ancorché parziali e/o imprecise, evidenzino una presumibile inesistenza di patrimonio o reddito; f) Si dà seguito alla richiesta di agevolazione nei confronti di coloro che provengono da Paesi in stato di belligeranza, risultanti in base a verifiche operate dagli uffici presso i competenti Ministeri.
2) Di stabilire che almeno ogni dodici mesi si provvederà all’aggiornamento, mediante delibera di Giunta, delle presenti linee guida ove necessario".
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